18/01/2009 - Anche se la legge italiana non prevede tra i doveri che nascono dal matrimonio quello della procreazione, le nozze sono nulle se la coppia non concepisce figli e si limita ad avere solo rapporti protetti. E questo anche se la scelta deriva dalla malattia di un coniuge che potrebbe mettere a rischio la salute della madre e del nascituro.
La nullità in questi casi sussiste sia per la Chiesa che per lo Stato. E' quanto afferma la Corte di Cassazione (Sentenza n. 814/2009) chiarendo che l'annullamento di un matrimonio concordatario per esclusione del 'bonum prolis' ratificata dalla Chiesa "non trova ostacolo nella circostanza che la legge statale" non consideri i figli "essenziali allo sviluppo dell'unione coniugale". La Corte ha così respinto il ricorso di una donna che chiedeva allo Stato Italiano di non riconoscere l'annullamento, ratificato della Sacra Rota, del suo matrimonio.
La coppia al momento delle nozze era al corrente del fatto che lui "era affetto dalla sindrome di Reiter", una malattia grave che attraverso i rapporti sessuali si sarebbe potuta trasmettere sia alla moglie sia all'eventuale feto. Proprio per questo la coppia aveva deciso di avere solo rapporti protetti. Il Tribunale Ecclesiastico del lazio , in considerazione di tali circostanze aveva annullato le nozze e la sentenza era stata ratificata dalla Sacra Rota. La decisione veniva successivamente convalidata dalla Corte d'Appello di Roma e il caso finiva in Cassazione su ricorso della donna che evidenziava il contrasto "con il diritto alla salute garantito dall'art. 32 della Costituzione" di un annullamento delle nozze da parte dello Stato.
I giudici di Piazza Cavour, respingendo il ricorso, hanno ricordato che "la dichiarazione di efficacia nella Repubblica della sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità di un matrimonio concordatario per esclusione del 'bonum prolis' nell'ipotesi in cui questa intenzione sia stata manifestata da un coniuge e accettata dall'altro, non trova ostacolo, sotto il profilo dell'ordine pubblico, nella circostanza che la legge statale non include la procreazione fra i doveri scaturenti dal vincolo matrimoniale, vertendosi in tema di diversità di disciplina dell'ordinamento canonico rispetto all'ordinamento interno, che non incide sui principi essenziali di quest'ultimo, né sulle regole fondamentali che in esso definiscono l'istituto del matrimonio". Nell'impianto motivazionale della sentenza i Giudici della Corte annotano che "la non menzione della procreazione tra i doveri nascenti dal matrimonio non significa che, se un diverso ordinamento valorizzi tale circostanza, si verifichi un radicale contrasto con qualche principio fondamentale dell'ordinamento statuale, che non solo non prevede alcun principio essenziale di non procreazione, ma configura il matrimonio come fondamento della famiglia, finalizzato cioè alla formazione di quella societa' naturale comprendente anche i figli, quale normale, anche se non essenziale sviluppo dell'unione coniugale, come e' evidenziato dall'ampia normativa che disciplina e tutela la procreazione e la prole in una precisa analisi di diritti e doveri". In sostanza, conclude la Corte, "la nullità del matrimonio concordatario è stata dichiarata per la concorde esclusione del 'bonum prolis' da parte di entrambi i coniugi e, quindi, per una causa che la giurisprudenza di questa Corte, per quel margine di maggiore disponibilità che lo Stato si è imposto, in materia matrimoniale, nei confronti dell'ordinamento canonico rispetto agli altri ordinamento stranieri, ha costantemente riconosciuto non essere incompatibile con l'ordine pubblico italiano". |